PRIMA E SECONDA CATEGORIA SQUALIFICHE Tutte le decisione del giudice sportivo:
PRIMA CATEGORIA:
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 7/12/2014 REAL QUADRELLI - TREVI
PREMESSO:
CHE al 49º del IIº tempo, mentre il gioco era fermo in attesa che riprendesse con una rimessa laterale, il calciatore n. 11 del Real Quadrelli, Sig. Egwu Narciso Rawlings, colpiva violentemente il n. 5 del Trevi, Sig.Fastellini Danilo, il quale cadeva a terra svenuto;
CHE, in considerazione del colpo subito, il Fastellini iniziava a perdere copiosamente sangue dalla bocca e dal naso;
CHE, appena i compagni del Fastellini iniziavano ad avvicinarsi, per sincerarsi delle condizioni del proprio compagno di squadra, il citato Egwu scagliava un violentissimo pugno che colpiva al volto il direttore di gara provocandogli fortissimo dolore;
CHE, in conseguenza del violento colpo ricevuto, l'arbitro decideva di far rientro negli spogliatoi non essendo più in grado di dirigere la partita;
CHE, fra l'altro, il direttore di gara si vedeva costretto a chiedere l'intervento dei carabinieri in quanto il citato Egwu iniziava a colpire con calci e pugni chiunque si trovasse nelle sue vicinanze;
CHE, immediatamente dopo, il direttore di gara aveva un "mancamento", in quanto oltre al fortissimo dolore per il colpo ricevuto, si rendeva conto che dell'orecchio destro non sentiva più e che la vista dell'occhio destro era notevolmente diminuita;
CHE, pertanto, l'arbitro era costretto a chiedere l'intervento di una ambulanza per il trasporto del medesimo in ospedale;
CHE il direttore di gara veniva prontamente ricoverato in quanto, oltre ad uno zigomo nero e gonfio, l'occhio destro risultava aver perso 7/10 di vista, mentre riguardo all'orecchio destro veniva riscontrata totale acusia;
CHE il direttore di gara ad oggi è ancora ricoverato in ospedale;
OSSERVA
La condotta posta in essere dal calciatore Egwu Narciso Rawlings appare connotata da inaudita violenza. Al violento colpo inferto ad un avversario (tale da farlo cadere a terra svenuto e con copiosa perdita di sangue) infatti, sono seguiti ulteriori colpi (calci e pugni) nei confronti di altri avversari, nonché un violentissimo pugno che ha mandato l'arbitro in ospedale con un occhio malandato (con perdita, ci si augura anche in questo caso solo temporaneamente, della vista nella misura di 7/10) e con un timpano fuori uso (ci si augura anche
in questo caso solo temporaneamente). Fra l'altro neppur la circostanza che il calciatore si trovasse dinanzi ad un arbitro donna, ha fatto desistere il predetto dall'incredibile proposito violento.Pertanto, alla luce dell'improvviso e violentissimo raptus che ha colpito l'Egwu, la domanda che questo giudice si pone è se il citato calciatore, una volta scontata la qualifica che verrà irrogata, abbia diritto alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ovvero se debba disporsi, ai sensi dell'art. 19 co.3 C.G.S., la preclusione a tale permanenza.
Attesa la giovane età del calciatore (non ancora ventiquattrenne) appare opportuno, tuttavia, dare ancora una chance al predetto, irrogando - in ogni caso - il massimo della pena edittale consentita in termini di squalifica (di cui all'art. 19 co.1 lett. F CGS) unitamente al divieto di accedere agli impianti sportivi (di cui all'art. 19 co.1 lett. G CGS), con la speranza che l'afflittività delle citate sanzioni consentano al predetto di comprendere appieno il disvalore della condotta tenuta, costituendo seria remora per il futuro. Per quanto concerne, infine, la responsabilità circa l'anticipata chiusura della partita, non v'è dubbio che la stessa debba essere ascritta al Real Quadrelli per il comportamento del suo tesserato.
P.Q.R.
Il Giudice sportivo delibera:
1) La Squalifica fino al 7 dicembre 2019, a carico del calciatore n. 11 del Real Quadrelli Sig. Egwu Narciso Rawlings;
2) Il divieto fino al 7 dicembre 2017, a carico del calciatore n. 11 del Real Quadrelli Sig. Egwu Narciso Rawlings, di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC.
3) La punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-3, a carico della Società Real
Quadrelli (Real Quadrelli - Trevi 0-3).
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