L’incontro Nuova Gualdo Bastardo-San Venanzo 1-1 verrà ripetuto dopo reclamo presentato dalla squadra ospite. Nel dettaglio il comunicato comparso sul portale del CRU nel quale si evincono le motivazioni. Nella fattispecie il direttore di gara dell'incontro era il signor Stefano Ciavi di Perugia
PREANNUNCIO DI RECLAMO gara del 2/11/2014
NUOVA GUALDO BASTARDO-SAN VENANZO
Preso atto del reclamo da parte della Società A.S.D. SAN VENANZO Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti: LETTO il reclamo,CONSTATATO che la Società San Venanzo lamenta la concretizzazione di un errore arbitrale concernente la mancata espulsione di n.2 calciatori del Bastardo (segnatamente i calciatori n. 3 e 5) i quali sarebbero stati ammoniti due volte; CHE, in realtà, la stessa Società reclamante evidenzia come la prima ammonizione, comminata a ciascuno dei due calciatori, sia stata revocata dal direttore di gara al termine del 1° tempo, alla presenza dei capitani delle due squadre (pur non ritenendo tale "revoca" rituale); LETTE le controdeduzioni del Bastardo in forza delle quali si dà atto della revoca, da parte dell'arbitro, di dette ammonizioni in quanto erroneamente comminate;
OSSERVA
Il "modus procedendi" del direttore di gara appare irrituale e sicuramente non consentito dalle norme in materia. Se è consentito, infatti, al direttore di gara di revocare - NELL'IMMEDIATEZZA -una propria decisione perchè ritenuta errata (si pensi, ad esempio, all'immediato consulto con un assistente di linea che faccia tornare l'arbitro sui suoi passi o a qualunque altro motivo che faccia cambiare idea al direttore di gara), non è possibile revocare tali decisioni a distanza di tempo o, addirittura, come nel caso di specie, negli spogliatoi alla fine del primo tempo. Se così non fosse il direttore di gara potrebbe, per esempio, ritenere non valido un goal assegnato in precedenza così da stravolgere il risultato a fine partita. Appare evidente, pertanto, che con la mancata espulsione dei calciatori destinatari dei due cartellini gialli, il direttore di gara abbia concretizzato un errore arbitrale tale da incidere sul regolare svolgimento della gara (nel caso di specie l'errore è stato tale da incidere sul potenziale atletico di una delle due squadre). Appare necessaria, pertanto, la ripetizione della gara.
P Q M
Il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo proposto, delibera la ripetizione della gara Nuova Gualdo Bastardo - San Venanzo dando mandato al CRU affinchè ne fissi la data di ripetizione.
