Sangemini-Alviano, sconfitta a tavolino per i locali e squalifiche pesanti

SECONDA CATEGORIA SANGEMINI-ALVIANO Era molto atteso il verdetto del giudice sportivo in merito alla gara Sangemini-Alviano sospesa sabato di Seconda Categoria ed ecco nel dettaglio tutte le decisioni prese con le relative motivazioni:

gara del 24/ 1/2015 SANGEMINI SPORT - GS ALVIANO

VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;

PREMESSO: Che al 32' del secondo tempo scoppiava una rissa che vedeva coinvolti tesserati di entrambe le Società; Che, in particolare, il direttore di gara riusciva ad individuare i seguenti tesserati: MALAGOLI FRANCESCO (Allenatore Sangemini) il quale protestava reiteratamente nei confronti dell'arbitro; GAGLIARDO GIANLUIGI (n. 12 Alviano) il quale, lasciata la propria panchina, entrava in campo e spintonava violentemente, con un pugno al busto, un altro avversario (segnatamente il n. 9 del Sangemini); il calciatore n. 9 del Sangemini, MARTELLOTTI EMANUELE, il quale, reagendo ad un colpo subito, colpiva l'avversario con un pugno alla spalla; il calciatore n. 6 del Sangemini, GIOVANNINI DAVIDE, il quale colpiva violentemente un avversario con un calcio; Che al 34' del secondo tempo il calciatore n. 2 del Sangemini, MANCINIDIEGO, dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, colpiva violentemente con un calcio il direttore di gara al ginocchio sinistro, provocandogli forte dolore; Che, in virtù di tale colpo subito, l'arbitro non era più in grado di portare a termine la gara sia per il dolore patito che per le compromesse condizioni psicologiche che ne derivavano; Che, per tanto, decretava anzitempo il termine della partita; Che, al momento di rientrare negli spogliatoi, circa una trentina di tifosi del Sangemini si assiepavano a ridosso del cancello di ingresso dell'impianto sportivo, tenendo un comportamento gravemente irriguardoso ed intimidatorio nei confronti dell'arbitro; Che, pertanto, si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, le quali consentivano all'arbitro di lasciare l'impianto senza ulteriori problemi; Che subito dopo il direttore di gara si recava al pronto soccorso dell'ospedale di Terni, ove gli veniva riscontrata "Algia ginocchio SX con conservata funzionalità"

C O N S I D E R A T O CHE la responsabilità circa la sospensione della partita deve essere ascritta integralmente alla Società Sangemini, atteso che il colpo sferrato nei confronti dell'arbitro da un suo calciatore, ha reso impossibile la prosecuzione della partita

D E L I B E R A: 1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0 - 3, a carico della Società SANGEMINI; 2) L'AMMENDA di Euro 450,00 a carico della Società SANGEMINI; 3) L'AMMENDA di Euro 300,00 a carico della Società ALVIANO; 4) LA SQUALIFICA fino all'11/02/2015 a carico di MALAGOLI FRANCESCO (allenatore Sangemini); 5) LA SQUALIFICA di n. 5 giornate a carico di GAGLIARDO GIANLUIGI (n. 12 Alviano), 6) LA SQUALIFICA di n. 2 giornate a carico di MARTELLOTTI EMANUELE (n. 9 Sangemini), 7) LA SQUALIFICA di n. 4 giornate a carico di GIOVANNINI DAVIDE (n. 6 Sangemini); 8) LA SQUALIFICA fino al 31/12/2017 a carico di MANCINI DIEGO (n. 2 Sangemini).

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