ECCELLENZA Il Giudice Sportivo del massimo campionato dilettantistico umbro in merito alla gara Vis Torgiano-San Sisto, terminata 1-0 sul campo, ha emesso il seguente provvedimento:
"PREMESSO CHE, dall'esame del referto arbitrale, emerge come la Società San Sisto non abbia schierato, per l'intera durata della gara, almeno un calciatore c.d. "fidelizzato"
CHE, infatti, al minuto n.7 del II° tempo il calciatore n.7 (calciatore fidelizzato) è stato sostituito dal calciatore n.17 (calciatore non fidelizzato)
CHE, in campo, non vi erano altri calciatori fidelizzati
CHE a tale violazione consegue la sanzione sportiva della perdita della gara
D E L I B E R A La punizione sportiva della perdita della gara, a carico della società San Sisto, con il risultato di 0-3 (Vis Torgiano - San Sisto 3-0)"