2° CATEGORIA Il Giudice Sportivo SCIOGLIENDO la riserva di cui al C.U. Nº 138 del 16.03.2016;
LETTO il reclamo della società Sangemini la quale lamenta il mancato impiego, da parte della società Otricoli, di almeno n. 2 calciatori sotto-quota per tutta la durata della gara;
LETTE le controdeduzioni della Società Otricoli la quale evidenzia, al contrario, l'impiego, per tutta la durata della gara, di almeno n. 2 calciatori sotto-quota;
O S S E R V A Il reclamo non trova fondamento negli atti di gara e, pertanto, deve essere rigettato. La società Otricoli, infatti, risulta aver schierato dall'inizio della gara n. 2 sotto-quota, segnatamente i calciatori Faliero Francesco ( del 1995) e Grifoni Jonathan (del 1995). Durante il secondo tempo il Faliero è stato sostituito da altro calciatore non sotto-quota ma, nel frattempo, era entrato in campo il calciatore Franci Edoardo ( pure lui nato nel 1995) di guisa che il numero minimo di sotto-quota è sempre stato rispettato. Nondimeno, però, la società Otricoli ha erroneamente compilato la propria lista calciatori, tanto che il Grifoni è stato indicato in lista come nato nel 1993 anzichè nel1995. Tale errore materiale (che ovviamente non ha rilevanza ai fini del reclamo) ha indotto incolpevolmente in errore la società reclamante la quale, pertanto, non può essere condannata al pagamento della tassa reclamo. Al contrario la società Otricoli deve essere sanzionata per la errata compilazione della lista dei calciatori (errore ancor più grave se si considera che concerne la data di nascita di un sotto-quota e che, come prevedibile, ha dato corso al presente reclamo). Per tali motivi, il Giudice sportivo
D E L I B E R A
1) L'omologazione del risultato conseguito sul campo;
2) La restituzione della tassa reclamo;
3) L'ammenda di Euro 50,00 a carico della Società Otricoli per l'errata compilazione della lista dei calciatori
