Ternana, prova televisiva per Devis Mangia dell'Ascoli

TERNANA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 12.29 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 34° del secondo tempo dall’allenatore Devis Mangia (Soc. Ascoli), consistente nella pronuncia di un’espressione blasfema; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

OSSERVA: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, l’allenatore Mangia, richiamando un proprio calciatore proferiva, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, un’espressione blasfema. Ne consegue ex artt. 35 e 19 CGS l’ammissibilità della prova televisiva e la sanzionabilità di tale comportamento

P.Q.M. delibera di infliggere all’allenatore Devis Mangia (Soc. Ascoli) la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara in merito alla segnalazione del Procuratore federale

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