Uisp calcio a 11, respinto il ricorso della Gramsci nella gara persa contro gli Amici di Enzo.
La società Asd Gramsci dopo la sconfitta contro gli Amici di Enzo (2-1), del 29 marzo scorso, aveva proposto un ricorso al Giudice Sportivo Uisp per la presunta irregolarità di un tesserato avversario. Questa la delibera:
"Sulla base dei documenti venuti in possesso della struttura di attività calcio Uisp di Terni, prodotti dalla società’ Asd Gramsci e ritenuta la stessa ai sensi degli art 62 r.d. lett. c e 67 r.d. comma 1 legittimata a proporre ricorso e/o reclamo sulla regolarità del tesseramento dell’atleta Sig. Matteo Di Mei della società Amici di Enzo avendo in merito allo stesso ricorso un interesse diretto e riconoscendo la competenza funzionale dell’organo disciplinare di primo grado in questa sede in ordine alla valutazione della omologazione della gara Asd Gramsci – Amici di Enzo del 29/03/2017, omologazione sospesa a seguito di preannunciato reclamo del 30/3/2017 (si veda comunicato del 30/3/2017) avanzato dalla Asd Gramsci, superate le eccezioni pregiudiziali pertanto da respingersi sulla ammissibilità del ricorso, presentate dalla società Amici di Enzo nel controricorso, nel merito si rileva in via preliminare come oltre a non essere stata prodotta una vera e propria “lista gara ufficiale” sul modello anche di quello in uso alla Uisp, del giocatore interessato dicitura “lista gara” non a caso espressamente prevista dalle circolari sia del 31 maggio 2014 che del 31 maggio 2016 con espressione tra l’altro rimasta identica, che ne sottolinea l’importanza a livello documentale e non potendo pertanto ritenersi equipollenti semplici “formazioni di squadre” estrapolate giornalisticamente o anche se del caso da siti internet eventualmente ufficiali, non risulta in questa sede di giudizio di primo grado soddisfatto il raggiungimento della prova esplicitamente previsto dalle circolari di cui sopra, prova che potrebbe anche essere non strettamente legale in senso tecnico – giuridico, ma comunque sempre fondata su documentazione avvalorata da autenticazione e/o asseverazione non necessariamente notarile o di altro pubblico ufficiale, ma quanto meno da parte di quei soggetti titolari delle informazioni estrapolate dai documenti prodotti e allegati agli atti ( dirigenti, tesserati etc ) requisito che in presenza di una eccezione sul punto come quella avanzata nel caso di specie, fa perdere ai sensi di legge alle produzioni allegate, la loro piena qualità di prova. ritenuto altresi i termini della decisione di primo grado ai sensi della normativa vigente maturati e non più’ prorogabili, non essendo specificato dalla normativa se e come imputare nel computo il dies a quo per il deposito del controricorso, si delibera per quanto sopra esposto e sulla base della sola documentazione agli atti in mancanza di ulteriori e diverse fonti di prova, la omologazione allo stato del risultato conseguito sul campo a favore della squadra Amici di Enzo. Si incamera la cauzione."
