Ternana, il Tar accoglie la richiesta di sospensiva dei rossoverdi

Tommaso M. Ferrante   14:16   15/09/2018   Ternana    730 views   Ternana / Ternana calcio

Ternana, il Tar accoglie la richiesta di sospensiva dei rossoverdi

Novità di pochi minuti fa e piuttosto importante in merito al ripescaggio della Ternana. Stamattina il Tar del Lazio ha accolto l'istanza cautelare presentata, nella giornata di ieri dai rossoverdi, oltre a quella della Pro Vercelli fissando l'udienza al prossimo 9 ottobre. Di fatto si sospende l'efficacia del provvedimento di inammissibilità adottato dal CONI, nella serata di martedì, il quale ribadiva di fatto il format a 19 squadre in B.

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A questo punto non è da escludere che la Ternana possa decidere di non scendere in campo ed attendere il nuovo verdetto, anche se è piuttosto prematuro fare questa ipotesi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di www.calcioternano.it anche la Lega Pro dovrà valutare i nuovi possibili scenari che potrebbero riaprire la porta cadetta alla Ternana. Novità che dovrebbero emergere già dalle prossime ore. Si va verso il rinvio di tutte le partite che interessano le società 'ripescabili' tra cui anche la Ternana. Inoltre, come sottolineato nel testo del decreto, la palla ora ripasserà un'altra volta al Collegio Di Garanzia il quale dovrà decidere al più presto su come procedere

Il testo del decreto

"Soc. Ternana Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Rosario Spasiano, Massimo Proietti e Fabio Giotti,

contro

Collegio Garanzia Sport - Coni non costituito in giudizio; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

per l'accertamento e la declaratoria di nullità o l'annullamento, in una alla remissione al Collegio di Garanzia dello Sport, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 56 c.p.a., della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport prot. n. 676/2018 dell'11 settembre 2018 (Doc. 2) con la quale l'adito Collegio, riuniti i ricorsi RG nn. 73/2018, 74/2018, 75/2018 e 76/2018 (il primo e il terzo promossi dalla Società Ternana, attuale ricorrente) in mancanza di qualsiasi eccezione di alcuna delle parti in causa, a seguito della camera di consiglio, senza alcuna comunicazione e tantomeno contraddittorio sul punto, ha dichiarato inammissibili i ricorsi stessi ritenendo che avrebbero dovuto essere proposti innanzi agli Organi di Giustizia Federale ex art. 30 CGS CONI e 43 bis CGS FIGC e non direttamente al Collegio di Garanzia ex art. 54, comma 1, CGS CONI;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che – in considerazione del danno rappresentato (connesso all’avvio del Campionato di Lega Pro, a cui è attualmente iscritta la società ricorrente, per il 19 settembre 2018) – sussistano i presupposti per l’accoglimento della predetta istanza, ai fini del riesame in tempo utile, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, dei motivi di ricorso, ai fini del possibile ripescaggio della predetta società Ternana Calcio;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche, nei termini precisati in motivazione e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 ottobre 2018. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

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