Olympia Thyrus-Narnese, ricorso respinto e condanna al pagamento delle spese per i padroni di casa
Il giudice sportivo, in occasione del ricorso del club del presidente Corsi in merito alla gara Olympia Thyrus-Narnese 1-2, si è cosi espresso:
"Dopo averlo ritualmente preannunciato, la società Olympia Thyrus S.Valentino proponeva ricorso lamentando la presenza, nella lista ufficiale della Narnese, di un calciatore (segnatamente Marchetti Ettore, nato il 19.07.2006) asseritamente non avente titolo a partecipare alla gara in quanto in posizione irregolare. Detta irregolarità, in particolare, deriverebbe dalla mancanza delle firme degli esercenti la responsabilità genitoriale. In difetto di dette firme da parte dei genitori, fra l’altro, mancherebbe – secondo la ricorrente l’autorizzazione da parte dei genitori (unici soggetti legittimati in tal senso) al contratto fra la società ed il calciatore. Tale irregolarità sarebbe stata sanata soltanto in data 4.12.2023 (ossia successivamente alla gara). Il Giudice sportiva fissava, per la decisione, il giorno 15 dicembre 2023. La società Narnese, a mezzo del proprio legale, in data 11.12.2023 faceva pervenire le proprie controdeduzioni, in forza delle quali – sostanzialmente- evidenziava come il calciatore in questione non avesse preso parte alla gara chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
Ciò premesso si osserva dall’esame degli atti ufficiali della gara emerge inequivocabilmente che il citato calciatore non abbia preso parte alla gara essendo rimasto sempre in panchina. Ed infatti, sebbene glissi sulla circostanza (parlando
unicamente di “piena disponibilità tecnica”) la ricorrente non lamenta l’effettivo utilizzo del calciatore durante
la partita. Non si comprende, pertanto, in base a quale norma l’Olympia Thyrus S.Valentino chieda la “vittoria a tavolino”
atteso che l’art. 10 comma 7 prevede espressamente che “La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare di calcio a 5”. Fra l’altro la presunta posizione irregolare del calciatore, meramente formale (trattandosi di evidente dimenticanza) è stata sanata il giorno dopo la gara, ed è tale da evidenziare l’assoluta buona fede della società
Narnese la quale resasi conto di tale situazione, non ha utilizzato il calciatore. A ben vedere, fra l’altro, dall’esame degli atti emerge chiaramente come il tesseramento del calciatore fosse stato regolarmente perfezionato prima della gara, mentre quella che mancava era la sottoscrizione dei genitori sulla c.d. dichiarazione di volontariato. Trattasi, evidentemente, di mera dimenticanza, e non di volontà dei genitori di non tesserare il minore, immediatamente sanata.
Di contro l’Olympia Thyrus S.Valentino ha tentato maldestramente di strumentalizzare la circostanza, chiedendo
la “vittoria a tavolino” in aperto contrasto con la normativa vigente (la quale, come già specificato, espressamente esclude la punizione sportiva della perdita della gara, in casi del genere). Tale condotta concretizza, a parere di questo giudice, l’ipotesi prevista dall’art. 55 del Codice di Giustizia Sportiva il quale prevede che:
“Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene
la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al
pagamento delle spese in favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso
ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale”.
Non vi è dubbio che, per le ragioni illustrate, il ricorso appaia del tutto temerario (stante la chiara ed inequivoca
formulazione dell’art. 10 CGS) o, comunque, palesemente infondato. Al rigetto del ricorso, pertanto, consegue la condanna della Olympiathyrus S.Valentino al pagamento delle spese in favore della Società Narnese, la quale – di fatto- è stata costretta a costituirsi e difendersi in giudizio. Appare equo, tuttavia, stabilire in misura pari ad €. 500,00 (ossia il minimo edittale) detta condanna. Per tali motivi delibera:
1. Il rigetto del reclamo;
2. L’omologazione del risultato conseguito sul campo;
3. Condanna l'Olympia Thyrus S.Valentino al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della società Narnese