Amerina-Sangemini 0-3, la squadra di Buzzicotti perde a tavolino

Amerina-Sangemini 0-3, la squadra di Buzzicotti perde a tavolino

Ricorso vinto da parte del Sangemini. Il club del presidente Giuseppe Bracco, lo scorso 12 marzo 2024, ha preannunciato ricorso dopo la gara Amerina-Sangemini 2-1 della 25esima giornata. La società rossoblù lamentava il mancato impiego di due sottoquota da parte della formazione biancazzurra nell'arco dell'intera gara. Il giudice sportivo si è cosi espresso:

"Dall'esame degli atti di gara non vi è dubbio che i motivi di ricorso trovino puntuale riscontro. Con la sostituzione
effettuata al 5º del secondo tempo (ingresso in campo del n. 18 Santarelli E. nato nel 2002, al posto del n. 7
Agostini F. nato nel 2003) l'Amerina è rimasta in campo con un solo sottoquota. Tale condizione è stata
"sanata" soltanto al minuto 18º allorquando ha fatto ingresso in campo il n.14 Canepone P. (nato nel 2006) al
posto del n. 10 Rossi G. (nato nel 2002). D'altro canto la società resistente non ha negato la circostanza limitandosi a contestare il mancato versamento della tassa reclamo in occasione del preannuncio.

Questo giudice ritiene che il vizio formale lamentato dall'Amerina non possa essere condiviso. Sebbene infatti, l'art. 67 CGS preveda che il ricorso debba essere preannunziato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, l'art. 48 comma 2 CGS prevede che "I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice". Non vi è dubbio, pertanto, che nessuna violazione in tal senso risulta concretizzata da parte della ricorrente.

In ogni caso è bene sottolineare che la violazione in cui è incorsa la società Amerina 1950 risulta rilevabile anche d'ufficio da questo giudice. Per questi motivi, in accoglimento del ricorso e delibera la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della società Amerina e la restituzione della tassa reclamo."

In classifica generale il Sangemini sale a 21 punti mentre l'Amerina scende a quota 16 in ultima posizione.

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