Perugia-Ternana, petardi e fumogeni in campo: multata la società rossoverde
Una multa pari a tre mila euro è stata comminata alla società di via della Bardesca dopo Perugia-Ternana. Il Giudice Sportivo ha fornito un report di quanto accaduto allo stadio Renato Curi nel corso della gara disputata domenica 10 novembre. Il club è stato sanzionato: “Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
lanciato, all’ingresso delle squadre, al 1°, 3° e al 4° minuto del primo tempo e al 6° e al 10° minuto del secondo tempo, ventidue fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, al 3° e al 5° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. lanciato, al 1°, 3° e al 5° minuto del primo tempo, tre petardi di media intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze; 4. lanciato, al 1°, 2°, 3°, 4° e al 5° minuto del primo tempo, al 7°, 9°, 10°, 38°, 41° e al 45° minuto del secondo tempo e, al termine della gara, sedici petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
esploso, al 1° minuto del primo tempo, due petardi di media intensità nel proprio Settore, la cui esplosione ha determinato il ferimento di due tifosi della Ternana, uno dei quali veniva trasportato in ospedale per le necessarie cure.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, dei tifosi e degli addetti ai servizi, rilevato che non si sono verificate conseguenze (ulteriori rispetto al ferimento di due tifosi della propria squadra), considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S”.