Alcim-Alfina Lupi, giudice sportivo: multa e partita persa ad entrambe
Multa e partita persa 0-3 a tavolino per entrambe le squadre. Il giudice sportivo, in relazione al referto arbitrale della gara Alcim-Alfina Lupi, si è cosi espresso:
"Visto il referto della gara Alcim Odv - Alfina Lupi-Orvietana Aca del 12 ottobre 2025 (Seconda Categoria - Girone C) e considerato che detta gara è stata sospesa al 43 del secondo tempo a causa di una rissa che coinvolgeva giocatori e dirigenti di entrambe le squadre;
che il Direttore di gara riteneva quindi che non vi erano le condizioni per proseguire la gara;
che in particolare, esaminato il referto dell'Arbitro, emerge che nell'ambito dei fatti occorsi ed ivi descritti risulta essersi verificato non solo pericolo, ma anche effettivo pregiudizio per le persone, posto che un giocatore è stato colpito violentemente in faccia da un avversario con una testata a gioco fermo e ciò ha reso necessario l'intervento dell'ambulanza.
Ritenuto pertanto che l'impossibilità sopravvenuta di regolare svolgimento e conclusione della partita sia da addebitare ad ambo le Società, per la condotta violenta dei propri tesserati;
Considerato che per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.17, comma 2 del Codice di G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara. E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che "una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già da un semplice diverbio tra calciatori, ma da una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata”
(C.A.F. - C.U. n. 27 del 19-05-1994; vedi anche la decisione resa dal Giudice Sportivo della Toscana in un caso del tutto analogo, in cui la rissa era stata ingenerata da una condotta violenta di un calciatore nei confronti di un avversario; rif. CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D /G.S. PIETA' 2004 DEL 23 OTTOBRE 2022, sospesa al 29 del s.t. sul risultato di 1-2; nonché Giudice Sportivo - Piemonte Valle D’Aosta, gara ATLETICOC.B.L. - VENARIA REALE del 23.2.2025, in C.U n.83 del 27.2.2025)"