Ternana ufficiale, il protocollo per l'estensione dei contratti in scadenza
Un passaggio fondamentale per garantire ai calciatori in scadenza (al 30 giugno) di poter partecipare alle competizioni sportive in arrivo. Con una nota diramata sul proprio portale la FIGC pubblica il protocollo applicabile per le fattispecie contrattuali menzionate di seguito. Sette calciatori della Ternana interessati: Antonio Palumbo e Luca Verna (rispettivamente prelevati dalla Sampdoria e Pisa) potranno terminare la stagione con i rossoverdi. Medesimo discorso per Richard Marcone, Modibo Diakite, Tiziano Mucciante, Michele Russo ed Andrea Repossi.
- Foto Luca Pagliaricci
Il protocollo nel dettaglio:
a) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, è confermata la validità degli accordi economici già in essere;
b) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende prorogata al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;
c) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 della durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti. In tal caso, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;
d) nei casi di cui alle lettere a) e b) e, per la lettera c), in caso di accordo sulla estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento a titolo temporaneo, la “Parte fissa” della retribuzione lorda sarà riparametrata, ai fini dei controlli federali e salvo diverso accordo fra le parti: i) sulla base di 14 mensilità (suddividendo l’importo dovuto per la mensilità di giugno in ratei mensili di pari importo per i mesi di giugno, luglio e agosto) per la stagione 2019/2020; ii) sulla base di 10 ratei mensili di pari importo a partire dalla mensilità di settembre 2020 per la stagione 2020/2021 (relativamente al contratto con la società titolare del tesseramento nella medesima stagione). Gli
eventuali diversi accordi fra le Parti dovranno, in ogni caso, essere sottoscritti su apposito modulo federale;
e) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi - come regola generale - secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti;
f) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti pluriennali è confermata la validità degli accordi economici già in essere, da regolarsi secondo le previsioni della lettera d);
g) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi - come regola generale - secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti;
h) gli eventuali accordi di ridefinizione, anche parziale, degli importi contrattualmente previsti per la “Parte fissa” delle mensilità di marzo 2020 e/o aprile 2020 e/o maggio 2020 e/o giugno 2020, depositati presso la Lega competente, devono intendersi risolutivi di ogni controversia per gli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid - 19, con conseguente non impugnabilità e non esperibilità di azioni riguardo ai predetti accordi;
i) la decorrenza dal 1° luglio 2020 degli eventuali accordi preliminari relativi alla stagione 2020/2021 depositati prima della data di pubblicazione del presente documento è posticipata al 1° settembre 2020. Restano invariate le pattuizioni economiche, salvo diverso accordo fra le Parti;
j) i presenti principi troveranno applicazione soltanto per le società che riprenderanno l’attività ufficiale nella stagione sportiva 2019/2020.
