San Venanzo-Ducato, il giudice sportivo: omologata la vittoria dei ragazzi di Montecucco

San Venanzo-Ducato, il giudice sportivo: omologata la vittoria dei ragazzi di Montecucco

Il giudice sportivo si è espresso sul reclamo della società gialloverde in relazione alla gara San Venanzo-Ducato terminata con il risultato di 2-1. Di seguito la decisione:

"Visto il preavviso di ricorso presentato in data 23/09/2024 dalla A.S.D. Ducato Spoleto in relazione alla gara S.Venanzo - Ducato Spoleto del 22/09/2024, conclusasi con il risultato di 2 - 1 in favore della società S.Venanzo; visto il successivo ricorso presentato dalla A.S.D. Ducato Spoleto con pec del 25/09/2024; viste le controdeduzioni presentate dalla società S.Venanzo in data 25/09/2024; considerato che con tale ricorso la A.S.D. Ducato Spoleto ha richiesto la ripetizione della predetta gara, deducendo che il giocatore Fattorini Riccardo della società S.Venanzo non sarebbe stato espulso dal direttore di gara nonostante avesse ricevuto una doppia ammonizione; che la predetta società ha allegato al ricorso alcune immagini dalle quali risulterebbe - a proprio dire - l'errore tecnico in cui sarebbe incorso il direttore di gara; che dal referto redatto dal direttore di gara non risulta però in alcun modo la circostanza posta a base del ricorso; che in particolare dal referto risulta che il giocatore fattorini ha ricevuto una sola ammonizione; che la deliberazione di questo giudice sportivo territoriale deve fondarsi esclusivamente sul referto redatto
dal direttore di gara, il quale fa piena prova ex art. 61 codice di giustizia sportiva F.I.G.C. non essendo ammissibile l'utilizzo di risultanze fotografiche televisive, oltretutto non provenienti da operatori ufficiali dell'evento; che quindi il ricorso deve ritenersi infondato e pertanto deve essere respinto.

Respinge il ricorso presentato dalla A.S.D. Ducato Spoleto in relazione alla gara disputata con la società S.Venanzo il giorno 22/09/2024; omologa la gara S.Venanzo - ducato spoleto con il risultato di 2 - 1 in favore della società S.Venanzo; dispone incamerarsi la tassa reclamo."

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